Art. 20 
 
         Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera 
 
    1. La prova orale - che ha luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del  comma  4,
lettera a), punto 1), del medesimo articolo 8 - ha una durata massima
di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sugli  stessi  programmi
riportati in allegato 4. 
    2. I citati programmi sono suddivisi in tesi (allegato  7)  e  su
due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 
    3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto  di
merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato  alla  seconda  cifra
decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i  punti  attribuiti
dai singoli esaminatori e dividendo tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano  il  predetto
punto di merito minimo di diciotto trentesimi. 
    5. Coloro che riportano un punto di merito inferiore  a  diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    6. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
    7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella  prova  orale,  e'
sottoposto  alla  prova  facoltativa  di  conoscenza  di  una  lingua
straniera scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 1,  lettera  c),
con le modalita' indicate in allegato 8. 
    8. Il giudizio relativo alla prova facoltativa e' espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 4, lettera a), punto 2), del medesimo art. 8. 
    9. La sottocommissione assegna,  per  la  prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato  secondo  le
modalita' di cui al comma  3.  Il  candidato  che  riporta  un  punto
compreso tra diciotto e trenta trentesimi  consegue,  ai  fini  della
graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate  in  allegato
8. 
    10. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un  membro
della  sottocommissione,  e'  reso  noto,  nel  medesimo  giorno,  ai
candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle  eventuali
prescrizioni in tema di  prevenzione  e  protezione  dal  rischio  di
contagio da «COVID-19», a modalita' telematiche. L'esito della  prova
orale e', comunque, notificato ad ogni candidato.