Art. 20 Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera 1. La prova orale - che ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo articolo 8 - ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sugli stessi programmi riportati in allegato 4. 2. I citati programmi sono suddivisi in tesi (allegato 7) e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano il predetto punto di merito minimo di diciotto trentesimi. 5. Coloro che riportano un punto di merito inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), con le modalita' indicate in allegato 8. 8. Il giudizio relativo alla prova facoltativa e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4, lettera a), punto 2), del medesimo art. 8. 9. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le modalita' di cui al comma 3. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, ai fini della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 8. 10. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione, e' reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle eventuali prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», a modalita' telematiche. L'esito della prova orale e', comunque, notificato ad ogni candidato.