Art. 21 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
    1. Il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede  concorsuale
per inosservanza delle eventuali prescrizioni impartite  in  tema  di
prevenzione  del  contagio  da  «COVID-19»  o  che,  per  cause   non
riconducibili  all'amministrazione  che  ha   indetto   il   presente
concorso,  non  si  presenta  nel  giorno  e  nell'ora  stabili   per
sostenere: 
      a) la prova  preliminare  di  cui  all'art.  12,  se  prevista,
l'accertamento  dell'idoneita'  psicofisica  di  cui   all'art.   17,
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art.  19  e  la
prova  orale  di  cui  all'art.  20,   e'   escluso   dal   concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui  all'art.
8, comma 1, lettere a), b), c) e  d),  hanno  facolta' -  su  istanza
dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente
per documentate cause  di  forza  maggiore  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it; 
      b) la  prova  scritta  di  cui  all'art.  13,  e'  escluso  dal
concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera  a)  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.