Art. 21 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle eventuali prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabili per sostenere: a) la prova preliminare di cui all'art. 12, se prevista, l'accertamento dell'idoneita' psicofisica di cui all'art. 17, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 19 e la prova orale di cui all'art. 20, e' escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it; b) la prova scritta di cui all'art. 13, e' escluso dal concorso. Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento. 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettera a) non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso. 3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.