Art. 23 Graduatoria unica di merito 1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nella predetta graduatoria, secondo l'ordine di punteggio di merito complessivo, i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c) e g). 3. Il predetto punteggio di merito complessivo e' dato dalla somma aritmetica dei voti, punti e maggiorazioni conseguiti, secondo quanto stabilito agli articoli 15, 16 e 20: a) nella valutazione dei titoli; b) nella prova scritta; c) nella prova orale; d) nella prova facoltativa di conoscenza di lingua straniera eventualmente sostenuta. 4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terra' conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 7. 5. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, sono compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1. 6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e rinviate, d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui agli articoli 17 e 19 nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno: a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nell'ambito della procedura concorsuale portata a conclusione, nella graduatoria unica di merito del presente concorso e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; b) nominate con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso e iscritte in ruolo nell'ordine della relativa graduatoria di merito. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento; c) una volta ultimato il corso di formazione, iscritte in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianita' relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine dello stesso corso. 7. Qualora per mancanza di candidati idonei, uno o piu' posti di cui all'art. 1, comma 1, rimangano scoperti, le unita' disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento alle altre specialita' secondo il seguente ordine di priorita': a) motorizzazione - settore navale; b) psicologia; c) telematica; d) infrastrutture; e) sanita'; f) amministrazione. 8. la graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12.