Art. 24 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
                     dei vincitori del concorso 
 
    1.  I  vincitori  sono  ammessi  al  corso  di  formazione,   che
frequenteranno con il grado  di  tenente  in  qualita'  di  ufficiali
allievi  e  fermo  restando  quanto  disposto  al  comma  3,   previo
superamento della visita medica di  incorporamento  alla  quale  sono
sottoposti presso il  competente  ufficio  sanitario  dell'Accademia,
prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte di un ufficiale
medico del Corpo individuato  dal  comandante  del  citato  istituto.
Nell'espletamento dei propri lavori, il citato ufficiale medico  puo'
disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a  una
migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi,  se  necessario,
anche del supporto tecnico del Centro di reclutamento  della  Guardia
di finanza, al  fine  di  accertare  il  mantenimento  dell'idoneita'
psico-fisica. 
    2. I  provvedimenti  con  i  quali  il  citato  ufficiale  medico
accerta,  ai  sensi  del  presente   articolo,   la   non   idoneita'
psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I vincitori risultati idonei alla  visita  medica  di  cui  al
comma 1 sono: 
      a) avviati alla frequenza  di  un  corso  di  formazione  della
durata di un anno; 
      b) immediatamente, dopo la visita medica  di  incorporamento  e
comunque prima dell'inizio del corso, previa  sottoscrizione  di  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni a  decorrere  dalla  data  di  inizio  dello
stesso ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva  ammissione  al
corso, nominati tenenti in servizio permanente  effettivo  del  ruolo
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza e  iscritti
in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del  concorso.
Gli effetti economici della nomina decorrono,  in  ogni  caso,  dalla
data di effettivo incorporamento. Se gia'  in  servizio  nelle  Forze
armate o nelle altre Forze di polizia,  devono  essere  collocati  in
congedo/dimettersi  dalle  rispettive  amministrazioni  e  consegnare
all'Accademia della Guardia di finanza, copia: 
        1) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata; 
        2) della dichiarazione di accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente ministero per il tramite  del  comando/ente  di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali,  graduati  o  personale  di
qualifiche corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della
presa in carico da parte del comando/ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo  corrispondente  a
un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente  dalla
data di inizio dello stesso, possono essere autorizzate, per ciascuna
specialita', altrettante ammissioni al corso stesso, secondo l'ordine
della graduatoria unica di merito ed eventualmente di quanto previsto
all'art. 23, comma 7. Decorso il termine per le ulteriori  ammissioni
al corso a seguito di rinunce o decadenze,  la  relativa  graduatoria
cessa di avere validita'. 
    5. Al termine del corso di formazione l'anzianita'  relativa  dei
tenenti e'  rideterminata  in  base  al  punteggio  conseguito  nella
graduatoria di fine corso. 
    6. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione: 
      a)  se  provenienti  da  personale   appartenente   al   Corpo,
riassumono la precedente posizione di  stato.  Il  periodo  di  corso
effettuato  e',  in  tale  caso,  computato  per   intero   ai   fini
dell'anzianita' di servizio e di grado; 
      b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.