Art. 5 Cause di archiviazione della domanda 1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 o 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui: a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 2 e debitamente sottoscritte, pervengano: 1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda; 2) con modalita' differenti da quelle previste; 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o corredate da scansione fronte-retro del relativo documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.