Art. 7 
 
                           Documentazione 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 e della valutazione dei titoli  di  cui  all'art.  15,  le
strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di
finanza di cui all'allegato 2  delle  relative  norme  di  attuazione
approvate con determinazione del comandante generale  n.  225632,  in
data 20 luglio 2016, e successive modificazioni, con  riferimento  ai
candidati in servizio nella Guardia di  finanza  ammessi  alla  prova
scritta, devono: 
      a)  redigere  o  far  redigere  uno  dei  prescritti  documenti
caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione; 
      b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
      c) parificare  i  relativi  D.U.M.,  inderogabilmente  entro  i
termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo  le  modalita'
di cui alla circolare n. 225647/102, in  data  20  luglio  2016,  del
Comando generale - I reparto; 
      d) far sottoscrivere apposita dichiarazione di completezza  (ex
art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo
della Guardia di finanza»); 
      e) comunicare, per  il  tramite  del  Centro  di  reclutamento,
l'avvenuto  aggiornamento  dei  dati  del  D.U.M.   alla   competente
sottocommissione  in  modo  da  consentirne  la  rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    2. Inoltre, il Centro di reclutamento, per  gli  altri  candidati
ammessi alla prova scritta, provvede, tramite  i  comandi  del  Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    3. E' altresi' onere dei candidati consegnare o far pervenire  al
Centro di reclutamento della Guardia di finanza - Reparto concorsi  -
Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali, via  delle
Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia  ovvero  all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it : 
      a)  se  ammessi  alla  prova  scritta,  entro  il   giorno   di
svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3: 
        1) al fine di fornire, per la corretta valutazione  da  parte
della competente sottocommissione, eventuali  ulteriori  informazioni
di dettaglio su ciascuno dei titoli di merito indicati nella  domanda
di partecipazione  nonche'  di  presentare  eventuale  documentazione
probatoria - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei  casi  previsti
dalla legge - attestante il possesso di titoli di merito anche se non
indicati nella citata istanza  di  partecipazione  purche'  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della  stessa.  Al
riguardo, si specifica che: 
          (a) per le attivita' professionali, occorre indicare l'ente
presso il quale e' stata esercitata l'attivita' nonche' la  durata  e
la tipologia di impiego svolto; 
          (b)  per  gli  eventuali   diplomi   di   specializzazione,
dottorati      di      ricerca,      master      e      corsi      di
specializzazione/perfezionamento post lauream, posseduti in  aggiunta
al titolo di studio richiesto,  e'  necessario  fornire  informazioni
utili all'individuazione dell'ente presso il quale tali  titoli  sono
stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto  degli
stessi; 
      2) unitamente alle pubblicazioni  tecnico-scientifiche  di  cui
all'allegato 9, specificando se indicate  o  meno  nella  domanda  di
partecipazione. 
      Non   saranno   oggetto   di   valutazione   le   pubblicazioni
tecnico-scientifiche non consegnate/pervenute entro i  termini  sopra
indicati  e  i  titoli  di   merito   per   i   quali   la   preposta
sottocommissione non dispone, ai fini della corretta attribuzione  di
punteggio  maggiorativo,  di  informazioni  dettagliate   e/o   della
documentazione attestante il  relativo  possesso  entro  la  data  di
scadenza dell'istanza di partecipazione al concorso ovvero presentati
oltre la data di svolgimento della prova scritta; 
        b) se ammessi alla prova orale, entro la data  di  rispettivo
svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative
dichiarazioni sostitutive  comprovanti  il  possesso  di  taluno  dei
titoli preferenziali di cui  all'art.  23,  comma  4,  anche  se  non
indicati  nella  domanda  di  partecipazione  al   concorso   purche'
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della stessa. I titoli preferenziali  in  relazione  ai
quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra  indicati,
la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno  comunque
valutati  qualora  l'aspirante  abbia  indicato  nella   domanda   di
partecipazione o abbia comunicato - in forma scritta - entro la  data
di effettivo svolgimento della prova orale l'amministrazione pubblica
che la detiene. 
    Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali  per  i
quali  la  preposta  sottocommissione  non  dispone  di  informazioni
dettagliate per la  corretta  attribuzione  della  preferenza  ovvero
presentati oltre la data di effettivo svolgimento della prova orale. 
    Qualora la documentazione di cui alle lettere a) e b) sia inviata
tramite posta elettronica certificata,  ai  fini  dell'individuazione
del termine di presentazione, fara'  fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta  di  avvenuta  accettazione»  purche'  in  presenza   della
«ricevuta di avvenuta consegna». 
    4. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.