Art. 15 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte  per  ciascuno
dei concorsi di cui  all'art.  1,  comma  1,  saranno  formate  dalle
commissioni esaminatrici di ciascun  concorso  secondo  l'ordine  del
punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) l'eventuale  punteggio  aggiuntivo  conseguito  nella  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) l'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di
efficienza fisica di cui all'Allegato Z del presente decreto. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra'  conto
della riserva di posti per gli ufficiali ausiliari  di  cui  all'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  I  posti
riservati, qualora non ricoperti per carenza di  riservatari  idonei,
saranno  devoluti  a  favore  di  altri  concorrenti  idonei  secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  2,  nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98,  eventualmente  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande,   che   i
concorrenti abbiano dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso. In assenza di titoli  di  preferenza,  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Nel caso di impossibilita' di assegnare i posti a concorso per
carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione
prevista dal precedente art. 1, comma 4,  del  presente  decreto,  la
Direzione  generale  si  riserva   la   possibilita'   di   devolvere
ulteriormente i posti non  assegnati  ad  altro  concorso  dei  ruoli
speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle
esigenze segnalate dalla Forza armata. 
    5. Saranno dichiarati vincitori -se  non  sono  sopravvenuti  gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando-  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 
    6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro  titolo
informativo, nel portale dei concorsi.