Art. 17 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
    1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei  corsi  presso  le
Accademie, i concorrenti gia'  alle  armi  e  quelli  richiamati  dal
congedo, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  933  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a  cura
della  Direzione  generale  per  il  personale  militare,  ai   sensi
dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4  del
suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  La  cancellazione
avra' effetto dalla data di presentazione al corso applicativo. A tal
fine, gli istituti forniranno,  al  termine  dei  ripianamenti,  alle
competenti  divisioni  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e  di
quelli  richiamati  dal  congedo  ammessi  al  precitato  corso.   Ai
frequentatori del corso  in  parola  -ivi  compresi  i  frequentatori
provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali  e  dai  volontari  in
servizio permanente- espulsi o dimessi dai corsi saranno applicate le
disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868,  961  e
962 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ed articoli 599 e 600
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle  armi  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
trasmettere, entro quindici giorni dalla  richiesta  da  parte  degli
enti  competenti,  la  copia  resa  conforme  secondo  le   modalita'
stabilite  dalla  legge  dello  stato  di  servizio  o   del   foglio
matricolare  e  tutti  i  documenti  personali  aggiornati  di   ogni
variazione, compresa quella  relativa  all'ammissione  in  Accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti  il
trattamento economico.