Art. 17 Disposizioni per i militari 1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le Accademie, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare, ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione avra' effetto dalla data di presentazione al corso applicativo. A tal fine, gli istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al precitato corso. Ai frequentatori del corso in parola -ivi compresi i frequentatori provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente- espulsi o dimessi dai corsi saranno applicate le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ed articoli 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia, senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.