Art. 6 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, prevede: 
      a) due prove scritte; 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) prova orale; 
      g) prova orale facoltativa di lingua straniera; 
      h) accertamento dell'idoneita'  psico-fisica  quale  Equipaggio
fisso di volo (EFV) solo per i concorrenti per  la  specialita'  armi
navali  -  Tecnici  di  aeromobili  (TC/AER)  da  effettuarsi  presso
l'Istituto di medicina aerospaziale  territorialmente  competente  in
base al domicilio del concorrente. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione pubblica.  Per  quanto  concerne  le
modalita' di svolgimento delle prove  saranno  osservate,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma  7  e  per  l'eventuale
contestuale convocazione alle  prove  dell'esame  di  Stato.  Saranno
altresi' considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso  di
interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero  nel  corso  di
una delle  prove  concorsuali  rinunceranno,  senza  possibilita'  di
revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. A tal
fine gli interessati dovranno far  pervenire,  tramite  messaggio  di
posta elettronica all'indirizzo indicati al precedente art. 5,  comma
3, un'istanza di nuova convocazione entro le  ore  12,00  del  giorno
feriale  (sabato  escluso)   antecedente   a   quello   di   prevista
presentazione, inviando la  documentazione  probatoria  e  copie  per
immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un  documento  d'identita'
proprio, in  corso  di  validita'  rilasciato  da  un'Amministrazione
pubblica. La riconvocazione, la cui data non sara' piu'  modificabile
e che potra' essere disposta solo se compatibile con  il  periodo  di
svolgimento delle prove stesse,  avverra'  mediante  avviso  inserito
nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  o  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione). 
    3. I concorrenti rinviati  a  domanda  -da  presentare  entro  il
termine perentorio di cui  al  precedente  art.  4,  comma  1-  dalle
procedure  concorsuali  per  la  nomina  di  Ufficiali  in   servizio
permanente nei ruoli normali della Marina militare per l'anno 2022 ai
sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34  del  19  maggio
2020  sosterranno  le  prove  non  ancora  svolte  nell'ambito  delle
procedure del presente bando. Altresi',  le  risultanze  di  prove  e
accertamenti  precedentemente  svolti  saranno  valutate  secondo  le
disposizioni e i criteri del presente bando e  secondo  le  modalita'
che saranno indicate con apposita determinazione dirigenziale. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza  nelle  sedi  di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I  concorrenti  che  sono
gia' in servizio potranno  fruire  della  licenza  straordinaria  per
esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al
tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio. 
    5. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
    6. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli
di sesso femminile che si  siano  trovati  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto  dell'approvazione  della
graduatoria di merito del  concorso  al  quale  partecipano  dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1. In caso  contrario  saranno  esclusi
dal concorso.