Art. 6 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, prevede: a) due prove scritte; b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamento attitudinale; e) prove di efficienza fisica; f) prova orale; g) prova orale facoltativa di lingua straniera; h) accertamento dell'idoneita' psico-fisica quale Equipaggio fisso di volo (EFV) solo per i concorrenti per la specialita' armi navali - Tecnici di aeromobili (TC/AER) da effettuarsi presso l'Istituto di medicina aerospaziale territorialmente competente in base al domicilio del concorrente. I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7 e per l'eventuale contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato. Saranno altresi' considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilita' di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicati al precedente art. 5, comma 3, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un documento d'identita' proprio, in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione pubblica. La riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile e che potra' essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). 3. I concorrenti rinviati a domanda -da presentare entro il termine perentorio di cui al precedente art. 4, comma 1- dalle procedure concorsuali per la nomina di Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 sosterranno le prove non ancora svolte nell'ambito delle procedure del presente bando. Altresi', le risultanze di prove e accertamenti precedentemente svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno indicate con apposita determinazione dirigenziale. 4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio. 5. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo. 6. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.