Art. 4 
 
                 Procedura di ammissione alla prova 
 
    1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione
della domanda prevista dall'art. 2 e pagato il contributo nei termini
previsti dall'art. 3 sono ammessi a sostenere la prova di  idoneita'.
Tale informazione sara' disponibile nella pagina personale di ciascun
candidato. 
    2. Il  giorno  della  prova,  all'atto  dell'identificazione,  ai
candidati verra' richiesto  di  confermare  quanto  dichiarato  nella
domanda di  partecipazione  mediante  sottoscrizione  di  un'apposita
dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in
corso di validita'. 
    3. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia  riserva  di
accertamento da parte dell'Istituto -  in  qualsiasi  momento,  anche
successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei  requisiti
di partecipazione richiesti dal presente provvedimento  e  dichiarati
dal candidato. 
    4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili  per  lo  svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'.  A
tal fine i candidati devono attestare di  essere  stati  riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo  lo  schema  della
sezione  «disabilita'».  I  candidati  disabili  possono,  per   ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio  vigilanza  condotta  di
mercato dell'IVASS. 
    5.  Qualora  l'IVASS  riscontri  la  non  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal candidato,  procedera'  all'annullamento  della  prova
dallo stesso sostenuta. 
    6. Ogni variazione  di  recapito  dovra'  essere  tempestivamente
comunicata  all'IVASS,  mediante  posta  elettronica,   all'indirizzo
esame.intermediari@ivass.it 
    7.  L'IVASS  non  assume  alcuna  responsabilita'  nel  caso   di
dispersione di comunicazioni dipendente  da  inesatta  o  non  chiara
trascrizione  dei  dati  anagrafici  o  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione  della  variazione  di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali
o  informatici  non  imputabili  all'Istituto   stesso   o   comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.