Art. 4 Procedura di ammissione alla prova 1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione della domanda prevista dall'art. 2 e pagato il contributo nei termini previsti dall'art. 3 sono ammessi a sostenere la prova di idoneita'. Tale informazione sara' disponibile nella pagina personale di ciascun candidato. 2. Il giorno della prova, all'atto dell'identificazione, ai candidati verra' richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 3. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia riserva di accertamento da parte dell'Istituto - in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato. 4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione - la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione «disabilita'». I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio vigilanza condotta di mercato dell'IVASS. 5. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta. 6. Ogni variazione di recapito dovra' essere tempestivamente comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica, all'indirizzo esame.intermediari@ivass.it 7. L'IVASS non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.