Art. 11 Esclusioni 1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei concorrenti che: a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando; b) hanno inoltrato domanda con modalita' difformi da quella indicata nel precedente art. 4; c) non hanno prodotto l'atto di assenso di chi esercita la potesta' genitoriale, qualora minorenni; d) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 4, comma 4, lettera b) la certificazione di cui all'art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale; e) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3; f) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal bando sara' disposta, con provvedimento adottato dalla DGPM, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati. In tal caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.