Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) le commissioni  esaminatrici  -  una  per  ciascun  Corpo  e
l'eventuale specialita' - per le prove scritte e per le prove  orali,
per la valutazione dei titoli di merito e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i Corpi; 
      c) la commissione per l'accertamento  attitudinale,  unica  per
tutti i Corpi; 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  vascello,
presidente; 
      b) un numero pari  di  ufficiali  in  servizio,  di  grado  non
inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti allo  stesso  Corpo  e
alla eventuale specialita' per cui viene indetto il concorso, membri; 
      c) un ufficiale inferiore  o  un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore  a  Primo  maresciallo  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico del Corpo sanitario  militare  marittimo
di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo di grado non inferiore a tenente di vascello, membri; 
      c) un ufficiale  inferiore  o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  Capitano
di fregata, presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  o  con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di  grado
inferiore a quello del presidente, membri; 
      c) un ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.