IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 4, l'art. 5, comma 1, e l'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003 come modificato e integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, i quali prevedono che il direttore scientifico, in possesso di comprovate capacita' scientifiche e manageriali, sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, e che l'incarico del direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato, fatta salva l'attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto, senza ulteriore compenso; Visto l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa, recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione», sancito il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il quale stabilisce che la nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e' effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze statutarie, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Visto, altresi', il comma 2, del predetto art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 2007, il quale prevedere la pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS); Visto l'art. 1, comma 4, dell'anzidetto decreto, che disciplina la composizione della commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici degli IRCCS; Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale; Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra l'altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015, interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190» e, in particolare l'art. 20; Visto il decreto del Ministro della salute 6 maggio 2019, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Puglia, con il quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari, relativamente alla disciplina di «oncologia»; Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2022, con il quale il prof. Massimo Tommasino e' stato nominato, per un periodo di cinque anni, direttore scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari; Vista la nota prot. 28635 del 19 dicembre 2022, con la quale il direttore generale dell'Istituto tumori «Giovanni Paolo II» ha comunicato il decesso del prof. Massimo Tommasino, chiedendo di avviare le procedure per l'attribuzione dell'incarico di direttore scientifico del medesimo istituto, per l'effetto vacante; Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del direttore scientifico dell'IRCCS Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari; Decreta: Art. 1 Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari, riconosciuto per la disciplina di «oncologia», rivolta a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacita' manageriali, specifica capacita' di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonche' comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo, con firma digitale, il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della domanda per via telematica, il candidato ricevera' un messaggio di posta elettronica di conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. 4. La modifica della domanda potra' essere effettuata fino alla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 2; l'applicazione informatica consente di modificare i dati gia' inseriti; allo scadere del termine predetto l'applicazione non permettera' piu' alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. 5. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate a mano.