Art. 4 Nomina della commissione 1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, verra' nominata, con decreto del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 2. I nominativi dei componenti della commissione di cui al comma 1 saranno resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute (http://www.salute.gov.it/). 3. La commissione di valutazione potra' accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di username e password.