Art. 5 Criteri e modalita' di valutazione della commissione 1. Le domande saranno esaminate dalla commissione di valutazione che individuera', in ordine alfabetico, una terna di candidati, esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella terna. Detta terna sara' sottoposta alle valutazioni del Ministro della salute per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata. 2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizzera' criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello stesso. 3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potra' effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.