Art. 5 
 
        Criteri e modalita' di valutazione della commissione 
 
    1. Le domande saranno esaminate dalla commissione di  valutazione
che individuera', in  ordine  alfabetico,  una  terna  di  candidati,
esprimendo un motivato giudizio  sulla  inclusione  e  sulla  mancata
inclusione nella terna. Detta terna sara' sottoposta alle valutazioni
del Ministro della salute per  la  nomina  del  candidato  prescelto,
sentito il Presidente della regione interessata. 
    2. La commissione di valutazione, al  fine  della  selezione  dei
candidati, utilizzera' criteri  specifici  predefiniti,  allegati  al
presente bando, quale parte integrante dello stesso. 
    3. La commissione, al fine del  contenimento  dei  costi,  potra'
effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.