Art. 8 Oneri 1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione restano a carico della medesima. 2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica», nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della sanita' pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell'innovazione in sanita'», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2020.