IL SEGRETARIO GENERALE della Presidenza del Consiglio dei ministri Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», e successive modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»; Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno scolastico 1998; Visto, altresi', l'art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge; Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998; Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato dall'art. 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 8, recante «Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, e in particolare la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza pari ad euro 360.000,00, per l'anno 2023, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' agli orfani e ai figli»; Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023, pari ad euro 360.000,00, sono sufficienti alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009; Dispone: Art. 1 1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 2. Per l'anno scolastico 2021/2022 sono da assegnare nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito: a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2, ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.