Art. 3 1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica certificata con le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2021/2022 devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna. 3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o, qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potesta' genitoriale, o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identita', dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima; attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento - voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico di riferimento e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'istituto scolastico; indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3; dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).