Art. 4 1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri: a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti; b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso; c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'inoltro al Segretario generale per l'approvazione. 4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando. Roma, 30 gennaio 2023 Il Segretario generale: Deodato