Art. 11 
 
                       Destinazione all'estero 
 
    1. Operati gli opportuni controlli sulle  posizioni  dei  singoli
candidati e previo collocamento fuori ruolo,  il  MAECI,  sulla  base
delle graduatorie di cui all'art. 10 del presente  bando,  destina  i
candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili. 
    2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di
cui all'art. 10 del decreto legislativo, le  graduatorie  di  cui  al
precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento  delle
graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale MIUR  n.
2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con decreto
direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive  rettifiche  -
nonche' al decreto direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021 e al
decreto direttoriale MAECI n. 359 del 7 aprile 2022.  Le  graduatorie
formate in base ai predetti decreti e in via di  esaurimento  avranno
la precedenza sulle graduatorie formate in base al presente bando.