Art. 16 
 
Composizione  e  compiti  delle  commissioni.   Condizioni   ostative
       all'incarico di presidente e componente di commissione 
 
    1. Con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI  sara'
costituita la commissione, che sara'  presieduta  da  un  funzionario
diplomatico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo  e  formata
da due componenti  scelti  tra  docenti,  funzionari  MAECI  e  DSGA,
esperti nelle tematiche oggetto del  colloquio  di  cui  all'art.  9,
comma 1. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato tra
il personale in servizio  presso  il  MAECI.  La  commissione  potra'
essere integrata con  membri  aggiuntivi  ai  fini  dell'accertamento
dell'idoneita' linguistica dei candidati. 
    2. In base al numero  delle  domande  pervenute,  la  commissione
iniziale potra' essere integrata  prevedendo  delle  sottocommissioni
composte da un Presidente, due componenti, eventuali membri  aggiunti
ed un segretario, cosi' come indicato nei precedenti commi 1 e 2.  Il
Presidente  della  commissione  iniziale  coordina  i  lavori   delle
sottocommissioni. 
    3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del  decreto  legislativo,  ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o  indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle  procedure  e
di redigere le graduatorie di cui al presente bando. 
    4.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di commissione: 
      avere riportato condanne penali o avere in  corso  procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l'azione penale; 
      avere in corso procedimenti disciplinari; 
      essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto  la
riabilitazione; 
      essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla  data
di pubblicazione  del  presente  bando  e,  se  in  quiescenza,  aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: 
      non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  Rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; 
      non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di  un
candidato; 
      non devono essere stati destituiti  o  licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata; 
      non  devono  essere  in  servizio  all'estero  alla   data   di
svolgimento dei colloqui.