Art. 4 
 
     Requisiti culturali e professionali del personale docente, 
     di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 634/2018 
 
    1. I  requisiti  culturali  richiesti  al  personale  docente  da
destinare all'estero sono: 
      a. avere  una  certificazione  della  conoscenza  almeno  della
lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del
Quadro Comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle
aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 4, del presente bando,
rilasciata da uno degli enti certificatori  di  cui  al  decreto  del
direttore  generale  per  gli  affari  internazionali  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012,
n. 10899 e successive modificazioni. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale  MI  del  10  marzo
2022, n. 62 «Ai  fini  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  e'  valutato
corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso  di  laurea  di
vecchio ordinamento  nelle  relative  lingue  straniere  quadriennali
oppure laurea specialistica o magistrale  con  almeno  36  CFU  nelle
relative lingue straniere. La corrispondenza al livello C1  di  dette
lauree non puo' essere valutabile  come  certificazione  ai  fini  di
concorsi e graduatorie del personale  docente  nel  caso  in  cui  il
titolo di accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea»; 
      b. aver partecipato  ad  almeno  un'attivita'  formativa  della
durata non inferiore  a  venticinque  ore,  organizzata  da  soggetti
accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva del 21 marzo  2016,  n.
170,     su     tematiche      afferenti      all'intercultura      o
all'internazionalizzazione. 
    2. I requisiti professionali richiesti al  personale  docente  da
inviare all'estero sono: 
      a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di prova,  almeno  tre  anni  di  effettivo
servizio  in  Italia   nel   ruolo   di   appartenenza:   classe   di
concorso/posto (infanzia-primaria); 
      b. non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c. non essere incorsi in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
    3. I docenti assegnati  alle  attivita'  di  sostegno,  oltre  ai
requisiti di cui ai  commi  1  e  2,  devono  possedere  la  relativa
specializzazione. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  al
personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili
con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.