Art. 4 Requisiti culturali e professionali del personale docente, di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 634/2018 1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all'estero sono: a. avere una certificazione della conoscenza almeno della lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale MI del 10 marzo 2022, n. 62 «Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, e' valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree non puo' essere valutabile come certificazione ai fini di concorsi e graduatorie del personale docente nel caso in cui il titolo di accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea»; b. aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170, su tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione. 2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all'estero sono: a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria); b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 3. I docenti assegnati alle attivita' di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa specializzazione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.