Art. 5 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
    1. Il candidato deve  produrre  apposita  istanza  esclusivamente
attraverso il portale Selezioni del MAECI reperibile al seguente link
https://personalescuole.esteri.it/ e sul sito istituzionale del MAECI
al seguente link Selezione del personale della  scuola  da  destinare
all'estero - Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale 
    La  domanda  deve  essere  inviata  entro  il  trentesimo  giorno
successivo alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  - 4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - nonche'  contestualmente  pubblicato  sul  sito
istituzionale del MAECI (al seguente  link  Selezione  del  personale
della scuola da destinare all'estero - Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale). Qualora il termine di  scadenza
per l'invio on-line della domanda  cada  in  un  giorno  festivo,  il
termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo.  Sono
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro
le ore 23,59 di detto termine. 
    Costituira' codice identificativo univoco della domanda un numero
assegnato dal sistema a ciascun candidato in seguito all'invio  della
domanda, e sara' indicato nel file pdf della domanda inviata. 
    Detto  codice   costituira'   il   riferimento   per   tutte   le
comunicazioni riguardanti la procedura di selezione. 
    2. Il personale docente puo' presentare domanda per  una  o  piu'
tipologie di istituzioni scolastiche tra  quelle  sotto  riportate  e
contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'allegato 1: 
SCI Scuole, iniziative scolastiche. 
    Il settore SCI comprende: 
      Scuole italiane statali e non statali; 
      Sezioni       italiane       inserite       nelle        scuole
straniere/internazionali; 
      Scuole   straniere   in   cui   e'   presente    l'insegnamento
dell'italiano; 
      Iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo. 
SEU Scuole europee. 
      Trattasi di Istituzioni intergovernative  scolastiche,  di  cui
alla legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti  dal  Segretariato  delle
scuole europee. Dette scuole sono  attualmente  presenti  in  Belgio,
Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna. 
      Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti,  che
intende partecipare alla selezione per piu' tipologie di istituzioni,
deve  inoltrare  un'unica  domanda,   comprensiva   delle   tipologie
richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU. 
    3. Al personale docente e' consentito partecipare per una o  piu'
lingue  straniere  relative  ai  singoli  codici  funzione   e   aree
linguistiche bandite. 
    Le aree linguistiche per le quali ci si puo'  candidare  sono  le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco. 
    4. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni e al  codice
funzione per il quale si concorre - che corrisponde  alla  classe  di
concorso,  al  posto  o  al  profilo  di  attuale  appartenenza -  il
candidato deve indicare la lingua o  le  lingue  per  cui  chiede  la
partecipazione. 
    5. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la  partecipazione  alle  prove
risultano autocertificati tramite le  dichiarazioni  contenute  nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente  posseduti  entro  il
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione  alla  procedura  selettiva,  pena  l'esclusione.   In
qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere a controlli, anche
a campione, sulla veridicita' della  documentazione  esibita  nonche'
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. 
    I certificati di lingua e  di  intercultura  rilasciati  da  enti
privati  accreditati  devono  essere  allegati  alla  domanda,   pena
l'esclusione dalla  procedura  selettiva;  dovra',  altresi',  essere
allegato il certificato di equivalenza o di equipollenza  dei  titoli
conseguiti all'estero o copia dell'istanza di riconoscimento; dovra',
altresi', essere allegata la copia  del  documento  di  identita'  in
corso  di  validita'.  I   titoli   autocertificati   rilasciati   da
istituzioni      pubbliche      italiane      saranno       accertati
dall'amministrazione. 
    I dati riportati dal candidato nella domanda assumono  il  valore
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  rese   ai   sensi
dell'art. 46 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le  disposizioni  di  cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo  e  penale  per  il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 
    6. Il candidato e'  tenuto  ad  indicare  il  numero  telefonico,
nonche'  il  recapito  di  pec  intestata  allo   stesso   (requisito
necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere
le comunicazioni relative alla  selezione.  Eventuali  variazioni  di
residenza o di pec intervenute  oltre  la  scadenza  dei  termini  di
presentazione   della    domanda,    dovranno    essere    comunicate
esclusivamente      con      pec      al      seguente      indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it - Il candidato deve ripresentare  la
domanda ex novo qualora  incorrano  variazioni  entro  i  termini  di
scadenza  del  bando;  tale  domanda  annullera'  e  sostituira'   la
precedente. 
    L'amministrazione non assume responsabilita' per  lo  smarrimento
delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da  mancate,  inesatte   o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo  di
pec oppure da mancata o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche'  in  caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito  o
forza maggiore. 
    7. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE  n.  679/2016  e  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato  con  il
decreto legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  il  candidato  deve
prestare il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali
forniti   nella   domanda.   Il   trattamento   dei   dati   avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione  all'estero,  per
le finalita' inerenti  alla  gestione  del  rapporto  di  lavoro.  Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI. 
    8. Il  candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto  per
lo svolgimento del Colloquio e/o se necessita  di  tempi  aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi. 
    Qualora il  candidato  si  trovi  in  uno  stato  di  invalidita'
temporanea, che renda  necessario  l'utilizzo  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di  presentazione  della  domanda,  ne  inviera'  richiesta  via  pec
corredata di certificato medico attestante la  necessita'  di  ausili
e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    9. Non sono valide le domande di  partecipazione  alla  selezione
presentate con modalita' diverse  da  quelle  previste  nel  presente
articolo. Ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il  MAECI  si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    10. I candidati  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva  di
accertamento dei requisiti richiesti dal  presente  bando.  Il  MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per  difetto
dei requisiti richiesti che devono essere  posseduti  all'atto  della
presentazione della domanda e  nelle  more  dello  svolgimento  della
procedura,  nonche'  per  tutto  il  tempo  della   validita'   delle
graduatorie. L'esclusione  e'  disposta  con  decreto  del  direttore
generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec. 
    11. E' attiva la seguente casella di posta  elettronica  dedicata
esclusivamente  a   richieste   inerente   la   presente   selezione:
dgdp.selezione@esteri.it