Art. 7 
 
                        Selezione per titoli 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dall'allegato 2 al presente bando e  devono  essere
conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti, entro la  scadenza  del
termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la  commissione  di  cui  all'art.  16  valuta
esclusivamente  i  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in quarantesimi  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato 2. 
    4.  All'esito  della  valutazione  dei  titoli,  la   commissione
predispone l'elenco dei  candidati  (individuati  con  il  rispettivo
codice identificativo univoco) non ammessi al colloquio  per  difetto
dei requisiti o perche' non  abbiano  raggiunto  almeno  13/40  punti
nella valutazione dei titoli. 
    Detto elenco sara' pubblicato sul sito  istituzionale  del  MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP. 
    Eventuali reclami possono essere presentati  entro  e  non  oltre
cinque  giorni  dalla   pubblicazione,   inoltrandoli   all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it 
    L'amministrazione, esaminati i reclami, puo' apportare le  dovute
rettifiche, anche d'ufficio.