Art. 8 
 
                    Elenchi ammessi al colloquio 
 
    1. Gli elenchi degli ammessi al  colloquio,  individuati  con  il
rispettivo codice  identificativo  univoco,  sono  predisposti  dalla
commissione  sulla  base  del   punteggio   dei   titoli   culturali,
professionali e di servizio dichiarati nella domanda. Per accedere al
colloquio sono richiesti almeno 13/40 punti. 
    Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP. 
    2. L'inserimento in detti elenchi non e' titolo  sufficiente  per
la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati  che
supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9 con un punteggio
minimo di punti 36/60. 
    La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    Eventuali reclami possono essere presentati entro, e  non  oltre,
cinque  giorni  dalla   pubblicazione,   inoltrandoli   all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it  -  L'amministrazione,  esaminati  i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.