Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  necessari  i  seguenti
requisiti: 
      1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 
      2) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite  di  eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno  del  compimento
del trentacinquesimo anno. 
      Il limite di eta' di trentacinque anni  puo'  essere  innalzato
per un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la  mezzanotte
del giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato: 
        a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente; 
        b) di un anno per ogni figlio vivente; 
        c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le  categorie
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e per coloro ai quali  e'  esteso  lo  stesso
beneficio; 
        d)  di  un  periodo  pari  all'effettivo  servizio  prestato,
comunque non superiore a tre anni, a favore di  cittadini  che  hanno
prestato servizio militare volontario, di leva e di leva  prolungata,
oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata  per  un  anno  o
quadriennale, o servizio civile universale; 
        e) di tre anni a favore dei candidati  che  siano  dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali  e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica  cessati
d'autorita'   o   a   domanda,   per   gli   ufficiali,    ispettori,
sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e  finanzieri  in  servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri e del  Corpo  della  guardia  di
finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
polizia; 
        f)  di  un  periodo  pari  all'effettivo  servizio  prestato,
comunque non superiore a tre anni, per i  candidati  che  prestano  o
hanno prestato  servizio  anche  non  continuativo,  in  qualita'  di
funzionari  internazionali,   per   almeno   due   anni   presso   le
organizzazioni   internazionali.    Sono    considerati    funzionari
internazionali i cittadini italiani che siano  stati  assunti  presso
un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto  a
tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e'  richiesto
il possesso di titoli di studio di livello universitario; 
      3) laurea  magistrale  (LM)  conseguita  presso  universita'  o
Istituti  di  istruzione  universitaria  appartenente  ad  una  delle
seguenti classi: finanza (LM-16), relazioni  internazionali  (LM-52),
scienze  dell'economia  (LM-56),  scienze  della  politica   (LM-62),
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63),  scienze  economiche
per l'ambiente e  la  cultura  (LM-76),  scienze  economico-aziendali
(LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81),  servizio
sociale e politiche sociali (LM-87),  sociologia  e  ricerca  sociale
(LM-88), studi europei (LM-90), nonche' la laurea magistrale a  ciclo
unico in giurisprudenza (LMG/01) e ogni altra equiparata a  norma  di
legge; oppure laurea  specialistica  (LS)  tra  quelle  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008,  n.
72, e quelle a esse equiparate ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009; oppure diploma di laurea (DL) tra quelli previsti  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008,  n.
72, e quelli a essi equiparati a norma di legge. In tutti i  casi  in
cui sia intervenuto un decreto di equiparazione  o  equipollenza,  e'
cura  del  candidato  specificarne  gli  estremi  nella  domanda   di
partecipazione  al  concorso.  Per  comodita'  di  consultazione,  e'
allegato al presente bando l'elenco dei titoli di studio italiani che
consentono la partecipazione al concorso (allegato 1). 
      I  candidati  in  possesso  di  titolo  accademico   conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo: 
        a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano  equipollente
a uno di quelli sopraindicati. In tal  caso  e'  cura  del  candidato
dimostrare  la  suddetta  equipollenza  mediante   l'esibizione   del
relativo provvedimento che la dichiara; 
        b) sia stato dichiarato equivalente con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, previo parere conforme  del  Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca,  ai  sensi  dell'art.  38,  comma  3,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal  decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi», convertito con  modificazioni  dalla  legge  25
febbraio 2022, n. 15, e ai sensi dell'art. 2, comma  1,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  luglio  2009,  n.   189.   Il
provvedimento di  equivalenza  va  acquisito  ai  fini  del  presente
concorso anche nel caso in cui esso sia gia' stato  ottenuto  per  la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la  documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono  reperibili  al  sito
istituzionale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione  pubblica  (www.funzionepubblica.gov.it).
Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in  attesa
dell'emanazione del provvedimento di equivalenza. 
        L'avvenuta attivazione della procedura  di  equivalenza  deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal  concorso,  prima
dell'espletamento delle prove orali. I vincitori del  concorso  hanno
l'onere, a pena di decadenza,  di  dare  comunicazione  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca  dell'avvenuta  pubblicazione  della
graduatoria di cui all'art. 11  del  presente  bando  entro  quindici
giorni; 
      4)  idoneita'  psico-fisica  tale  da  permettere  di  svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che  in
sedi estere e, in  particolare,  in  quelle  con  caratteristiche  di
disagio; a tal fine l'amministrazione  si  riserva  di  accertare  in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati,  anche  nei
riguardi dei vincitori del concorso; 
      5) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo; 
      6) essere di condotta  incensurabile  ai  sensi  dell'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      7) non possono accedere al  concorso  coloro  che  siano  stati
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento ovvero  siano  stati  dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste  da
norme di legge, o siano incorsi  nella  sanzione  disciplinare  della
destituzione  ovvero  siano  stati  licenziati  per  giusta  causa  o
giustificato motivo soggettivo. 
    2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine  utile  stabilito  per  la  presentazione  delle
domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3,  comma  1,  del
presente bando, nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli
affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  ai  sensi  del
successivo art. 14. 
    3. Non sono  ammessi  alle  prove  concorsuali  i  candidati  che
abbiano gia' portato a termine per tre  volte,  senza  superarle,  le
prove scritte d'esame di cui all'art. 9, comma 2 del presente bando. 
    4. L'amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalle  prove  concorsuali  per  difetto  dei
requisiti di cui al presente articolo.