Art. 6 
 
                Procedura di annullamento o di revoca 
              della domanda di ammissione al tirocinio 
 
    1. Gli interessati possono  presentare,  in  relazione  ai  posti
vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione
al tirocinio per non piu' di tre uffici giudiziari. 
    2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda  di
cui al presente  decreto,  in  caso  di  piu'  invii  della  domanda,
l'Amministrazione prendera'  in  considerazione  quella  inviata  per
ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate. 
    3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n.  116
del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario
possono presentare domanda di ammissione al tirocinio,  in  relazione
alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla  delibera  del
Consiglio Superiore della Magistratura assunta  in  data  6  dicembre
2022, per un solo distretto di Corte di appello. 
    4. Le eventuali domande  successive  alla  prima  presentate  per
uffici di altri distretti,  individuati  dalla  citata  delibera  del
Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  ove  non   revocate,   si
considerano inesistenti. 
    5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o piu'
distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal  fine
si considerano in eccedenza  le  domande  presentate  successivamente
alla  prima  avuto  riguardo  alla  data  e  l'ora  di  registrazione
rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della  domanda  stessa,
fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.