Art. 7 
 
                Procedura di ammissione al tirocinio 
 
    1.  Le  domande  per  l'ammissione  al  tirocinio  ai  fini   del
conseguimento della nomina a  giudice  onorario  di  pace  o  a  vice
procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art.
1 del presente decreto sono presentate al Presidente della  Corte  di
appello con le modalita' di cui all'art. 3 del presente bando. 
    2. Gli aspiranti possono presentare, per  i  posti  indicati  dal
presente bando, individuati dalla  relativa  delibera  del  Consiglio
Superiore  della  Magistratura  adottata   ai   sensi   del   decreto
legislativo n. 116 del 13  luglio  2017,  domanda  di  ammissione  al
tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a  giudice  onorario
di pace o a vice procuratore onorario per  non  piu'  di  tre  uffici
giudiziari, in ordine di preferenza. 
    3. Scaduto il termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio  Superiore
della Magistratura sara'  pubblicata  per  ogni  ufficio  oggetto  di
pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria  di  tutti
gli aspiranti che hanno partecipano alla procedura selettiva. 
    4. Tenuto conto  dei  principi  di  economicita',  efficienza  ed
efficacia che regolano l'azione amministrativa  entro  trenta  giorni
dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1,  del  presente
bando, la Sezione autonoma per i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio Superiore  della
Magistratura,  per  la  successiva  ammissione  al  tirocinio,  della
graduatoria  di  tutti  gli  aspiranti  che  hanno  partecipano  alla
procedura selettiva cosi come acquisita ai sensi del precedente comma
3 del presente articolo; la suddetta comunicazione e'  da  intendersi
quale formulazione delle proposte di  cui  all'art.  6  comma  5  del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
    5.  Il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  delibera,  per
ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti
pari, ove possibile, al numero dei  posti  elencati  all'art.  1  del
presente decreto aumentato della meta' ed  eventualmente  arrotondato
per unita' superiore.