Art. 8 
 
    Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario 
 
    1. Il capo dell'ufficio  provvede,  per  ogni  singolo  aspirante
ammesso al tirocinio, ad acquisire: 
      a) il certificato penale; 
      b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso  il  comune  di
residenza dell'aspirante; 
      c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto  del  comune
di residenza dell'aspirante; 
      d) ai sensi dell'art. 6, comma 5  del  decreto  legislativo  n.
116/2017, il parere motivato  del  competente  Consiglio  dell'ordine
degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in  cui  l'aspirante
svolga la professione forense o la funzione di notaio. 
    2. L'aspirante ammesso al tirocinio  dovra'  svolgere,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del  13  luglio  2017,  un
periodo di tirocinio della durata di sei mesi. 
    Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto: 
      a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale  ordinario  nel
cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al
quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio; 
      b)  per  i  vice  procuratori  onorari,  nella  Procura   della
Repubblica presso la quale e' istituito l'ufficio  di  collaborazione
del Procuratore della Repubblica  in  relazione  al  quale  e'  stata
disposta l'ammissione al tirocinio. 
    3. La Sezione autonoma per i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario organizza e  coordina  il  tirocinio  svolto  presso  gli
uffici  giudiziari  attuando  le  direttive  generali  del  Consiglio
Superiore della Magistratura e nominando i  magistrati  collaboratori
tra magistrati professionali  dotati  di  adeguata  esperienza  e  di
elevato prestigio professionale. Il  tirocinio  si  svolge  sotto  la
direzione  del  magistrato  collaboratore,  il  quale  si  avvale  di
magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali  sono
assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia  civile
e penale. 
    4. Il tirocinio,  oltre  che  nell'attivita'  svolta  presso  gli
uffici giudiziari, consiste altresi' nella frequenza  obbligatoria  e
con profitto dei corsi teorico-pratici  di  durata  non  inferiore  a
trenta ore, organizzati dalla Scuola  superiore  della  magistratura,
nel quadro delle attivita' di formazione iniziale della  magistratura
onoraria di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della  rete  della
formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto
art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonche' su
materie individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
    5. I corsi, di cui al comma 3 che  precede,  sono  coordinati  da
magistrati professionali tutori, designati  dalla  struttura  per  la
formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello,  e  si
articolano in una sessione teorica  e  in  una  sessione  pratica.  I
tutori assicurano l'assistenza didattica  agli  aspiranti  magistrati
onorari  in  tirocinio  e  curano  lo  svolgimento  delle   attivita'
formative mediante esercitazioni pratiche,  test  e  altre  attivita'
teorico-pratiche   individuate   dalla   Scuola    superiore    della
magistratura. 
    6. Terminati i corsi, la struttura della  formazione  decentrata,
sulla base delle relazioni  dei  magistrati  tutori  e  dell'allegata
documentazione comprovante l'esito dei test,  delle  esercitazioni  e
delle altre  attivita'  pratiche  svolte,  redige  e  trasmette  alla
Sezione autonoma per i magistrati onorari  un  rapporto  per  ciascun
magistrato onorario. 
    7. La Sezione autonoma per i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni
aspirante ammesso al tirocinio acquisisce: 
      a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo  delle
schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle  minute
dei provvedimenti elaborati dai candidati; 
      b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura  della
formazione decentrata. 
    8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui  al
comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari  del  Consiglio
giudiziario   formula   un   parere   sull'idoneita'   dell'aspirante
magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio,  propone  al
Consiglio Superiore della Magistratura la  graduatoria  degli  idonei
per  il  conferimento  dell'incarico,  formata   sulla   base   della
graduatoria di ammissione al tirocinio. 
    9. Il giudizio di idoneita' formulato dalla Sezione autonoma  per
i  magistrati  onorari  del  Consiglio  giudiziario   dovra'   essere
espressamente motivato sui seguenti punti: 
      a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei  requisiti
oggettivi e soggettivi previsti dal  decreto  legislativo  13  luglio
2017, n. 116; 
      b) inesistenza di cause di incompatibilita',  tenendo  presente
che non potranno essere  proposte  per  la  nomina  persone  che  non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state dallo stesso
revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario; 
      c)  inesistenza  di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'  svolta  dagli  aspiranti  e   delle   caratteristiche
dell'ambiente,  possano   ingenerare   il   timore   di   parzialita'
nell'amministrazione della giustizia; 
      d) idoneita'  degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  e  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati  requisiti  di
credibilita' ed indipendenza; 
      e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti  penali
a carico degli aspiranti; 
      f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo  delle
schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle  minute
dei provvedimenti elaborati dai candidati; 
      g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura  della
formazione decentrata. 
    10. Nel caso di tirocinanti  che  esercitino  la  professione  di
avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per  i  magistrati  onorari
del Consiglio giudiziario, nella  redazione  delle  proposte,  dovra'
tenere conto dei pareri motivati espressi dal  Consiglio  dell'Ordine
di appartenenza. 
    11. Il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  acquisita  la
graduatoria di cui  al  comma  8  che  precede  e  la  documentazione
allegata,  designa  i  magistrati  onorari  idonei  al   conferimento
dell'incarico in  numero  pari  alle  vacanze  esistenti  in  ciascun
ufficio giudiziario. 
    12. La  graduatoria  di  cui  al  precedente  comma  11  conserva
efficacia per i due anni successivi all'adozione della  delibera  del
Consiglio Superiore  della  Magistratura  con  la  quale  sono  stati
individuati  i  posti  vacanti  negli  uffici   giudiziari   indicati
dall'art. 1 del presente decreto. 
    13. Sulla base della graduatoria, il  Consiglio  superiore  della
magistratura designa,  per  ciascun  ufficio,  i  magistrati  onorari
idonei al conferimento dell'incarico in  relazione  ai  posti  resisi
vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del  Ministro
della giustizia di cui al successivo  comma  15  e  la  scadenza  del
termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma. 
    14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al
precedente comma 8 ed ai quali non  sia  stato  conferito  l'incarico
nell'ufficio in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione  al
tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del  decreto  legislativo  n.
116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad  altre  sedi,  anche
collocate in  distretti  diversi  da  quello  del  predetto  ufficio,
elencate nella medesima delibera  adottata  dal  Consiglio  Superiore
della  Magistratura  relativa  alla  individuazione  dei   posti   da
pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti. 
    In relazione a tali domande si provvede alla  formazione  di  una
graduatoria sulla  base  dei  criteri  e  dei  titoli  di  preferenza
indicati nell'art. 4 del presente decreto. 
    Sulla base della graduatoria di  cui  al  precedente  periodo  il
Consiglio Superiore della Magistratura designa i  magistrati  onorari
idonei al conferimento dell'incarico. 
    15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di  giudice
onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.