Art. 2
Requisiti per la nomina
1. Possono partecipare alla procedura di selezione per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a
giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneita' fisica e psichica;
e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a
sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni;
2. Non puo' essere conferito l'incarico di giudice onorario di
pace e di vice procuratore onorario a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione
piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
d) sono stati collocati in quiescenza;
e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non
consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato
onorario o e' stata disposta nei loro confronti la revoca, la
decadenza o dispensa dell'incarico;
g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione al
tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto
previsto al comma 1, lettera e).