Art. 3
Domanda telematica di partecipazione,
modalita' e termine per la presentazione
1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a
magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via
telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. Il candidato deve collegarsi all'URL
https://concorsi.csm/onorari per effettuare la registrazione e la
presentazione della domanda.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire:
codice fiscale;
data di nascita;
posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
codice di sicurezza (password).
3. Completata la fase di registrazione, il candidato,
collegandosi all'indirizzo URL https://concorsi.csm.it/onorari, deve
compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda
stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di
un documento di identita' in corso di validita' ed ai documenti
richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file
e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima
del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di
200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella
modalita' suindicata deve essere completata entro il termine di
scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma
1, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al modello
di domanda ne' l'invio della domanda.
4. Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico
della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate.
6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di
selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o
spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate.
7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello
di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni;
m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimento penale;
p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto,
dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in
caso positivo dovra' indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del
provvedimento);
q) di non versare nella causa di incompatibilita' prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13
luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;
r) di non versare in alcuna delle altre cause di
incompatibilita' previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13
luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto,
nonche' di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilita'
eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del
decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente
procedura di selezione;
s) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario
del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo
ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali
attivita' entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di
nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito
territoriale.
8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di
impegnarsi:
a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici
giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede
l'ufficio giudiziario presso il quale svolgera' le funzioni di
magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle
fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;
b) a non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario
del Tribunale presso il quale svolgera' le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo
ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del
rapporto onorario;
c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti
dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si
svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario
presso il quale esercitera' le funzioni giudiziarie;
d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro
incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi
giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione
del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore
onorario ai sensi della presente procedura di selezione.
9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di
cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se
riferite a funzioni ed attivita' non esercitate, costituisce causa di
esclusione dell'aspirante o di inammissibilita' della domanda di
partecipazione alla procedura in oggetto.
10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresi', per la
formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui e' in
possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.