Art. 4
Titoli di preferenza e criteri di valutazione
1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese
quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla
scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando
che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116
del 13 luglio 2017, non puo' essere nominato chi ha gia' svolto le
funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto
legislativo per piu' di quattro anni;
b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della
professione di avvocato;
c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della
professione di notaio;
d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio,
dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza
che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato
onorario;
f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni
inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con
qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli
uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;
h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie
giuridiche;
i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio,
dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori
statali.
2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1
prevale, nell'ordine:
a) la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il
limite massimo di dieci anni di anzianita';
b) la minore eta' anagrafica;
c) il piu' elevato voto di laurea.
Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di
effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie
ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione
eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative attivita' e
funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione
della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione
della graduatoria.
Per le attivita' e funzioni in corso di svolgimento deve essere
indicata come data finale quella di scadenza del termine di
presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di
concorso.
3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda
(FORM). L'Amministrazione effettuera' idonei controlli anche a
campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f)
e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.
I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i)
del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del
calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto
per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle
relative funzioni e attivita' e tenuto conto del limite previsto
dalla lettera a) del comma 2 che precede.
5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti
dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione
della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.
6. Le attivita' di «praticante procuratore legale» o di
«praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale
rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni
amministrative, nonche' quelle di «cultore della materia» ovvero di
«assistente» nelle universita' non costituiscono rispettivamente
«esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche
nelle universita' o negli istituti superiori statali», di cui alle
lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere
valutate quali titoli di preferenza per la formazione della
graduatoria.
7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in
qualita' di delegati del Procuratore della Repubblica a norma
dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non piu' di due
anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di
ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che
frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione
per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di
preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le
svolge lo status di magistrato onorario.