Art. 6
Procedura di annullamento o di revoca
della domanda di ammissione al tirocinio
1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti
vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione
al tirocinio per non piu' di tre uffici giudiziari.
2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di
cui al presente decreto, in caso di piu' invii della domanda,
l'Amministrazione prendera' in considerazione quella inviata per
ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116
del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario
possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione
alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del
Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre
2022, per un solo distretto di Corte di appello.
4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per
uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del
Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si
considerano inesistenti.
5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o piu'
distretti di Corte di appello si considerano inesistenti.
A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate
successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di
registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della
domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente
domanda.