Art. 7
Procedura di ammissione al tirocinio
1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del
conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice
procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art.
1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di
Appello con le modalita' di cui all'art. 3 del presente bando.
2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal
presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio
superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto
legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al
tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario
di pace o a vice procuratore onorario per non piu' di tre uffici
giudiziari, in ordine di preferenza.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore
della magistratura sara' pubblicata per ogni ufficio oggetto di
pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti
gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.
4. Tenuto conto dei principi di economicita', efficienza ed
efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni
dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente
bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della
graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla
procedura selettiva cosi' come acquisita ai sensi del precedente
comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione e' da
intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma
5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. il Consiglio superiore della magistratura delibera, per
ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti
pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del
presente decreto aumentato della meta' ed eventualmente arrotondato
per unita' superiore.