Art. 8
Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario
1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante
ammesso al tirocinio, ad acquisire:
a) il certificato penale;
b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso il Comune di
residenza dell'aspirante;
c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del Comune
di residenza dell'aspirante;
d) ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n.
116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine
degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante
svolga la professione forense o la funzione di notaio.
2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovra' svolgere, ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un
periodo di tirocinio della durata di sei mesi.
Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:
a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel
cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al
quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio;
b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della
Repubblica presso la quale e' istituito l'ufficio di collaborazione
del Procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata
disposta l'ammissione al tirocinio.
3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli
uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio
superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori
tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di
elevato prestigio professionale.
Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato
collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali
affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti
per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.
4. Il tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli
uffici giudiziari, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e
con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30
ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel
quadro delle attivita' di formazione iniziale della magistratura
onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della
formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto
art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonche' su
materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.
5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da
magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la
formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si
articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I
tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati
onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attivita'
formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attivita'
teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della
magistratura.
6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata,
sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata
documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e
delle altre attivita' pratiche svolte, redige e trasmette alla
Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun
magistrato onorario.
7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni
aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:
a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle
schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute
dei provvedimenti elaborati dai candidati;
b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della
formazione decentrata.
8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al
comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario formula un parere sull'idoneita' dell'aspirante
magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al
Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei
per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della
graduatoria di ammissione al tirocinio.
9. Il giudizio di idoneita' formulato dalla Sezione autonoma per
i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario dovra' essere
espressamente motivato sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio
2017, n. 116;
b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente
che non potranno essere proposte per la nomina persone che non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso
revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente e a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali
a carico degli aspiranti;
f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle
schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute
dei provvedimenti elaborati dai candidati;
g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della
formazione decentrata.
10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di
avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari
del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovra'
tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine
di appartenenza.
11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la
graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione
allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento
dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun
ufficio giudiziario.
12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva
efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del
Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati
individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'
art. 1 del presente decreto.
13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della
magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari
idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi
vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro
della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del
termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.
14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al
precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico
nell'ufficio in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al
tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo
116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche
collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio,
elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore
della magistratura relativa all'individuazione dei posti da
pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.
In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una
graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza
indicati nell'art. 4 del presente decreto.
Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il
Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari
idonei al conferimento dell'incarico.
15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice
onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.