Art. 9
Incompatibilita'
(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)
1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte
degli enti territoriali, nonche' i deputati e i consiglieri
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione
religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o
societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la
parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo
grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente
tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita le
funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare
le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel
circondario del tribunale nel quale esercitano la professione
forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro
associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci
della societa' tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione
civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini
entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria
attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra
professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato
onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa' o
l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di
incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per
i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi
e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni
di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense
presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non
possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti
svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri
dell'associazione professionale e ai soci della societa' tra
professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il
primo grado.
4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela
fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio
o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio
giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle
parti dell'unione civile.
5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere
incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.