LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto l'art. 35, comma 5, del decreto legislativo  del  30  marzo
2001, n. 165, recante «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487,  concernente  «Regolamento  recante  norme   sull'accesso   agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art.  3,  comma  7,
che preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso  di  parita'
di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
e delle prove di esame; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n.
77; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Misure per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  materia
di pubblica amministrazione e universita' e ricerca», convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Visto il regolamento dei servizi  e  del  personale  della  Corte
costituzionale del 10 febbraio 1984 e successive modificazioni; 
    Visto il regolamento  dell'8  gennaio  1996,  recante  «Norme  di
attuazione in materia di concorsi»; 
    Visti, in particolare, gli articoli 32, 33-bis, 34, 35,  38,  41,
44, 45, del regolamento dei  servizi  e  del  personale  della  Corte
costituzionale del 10 febbraio 1984 e  successive  modificazioni,  in
merito allo svolgimento dei concorsi presso la Corte  costituzionale,
nomina e composizione delle commissioni esaminatrici; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la  parita'  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo  11  aprile  2006  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  concernente
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 34,  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia  didattica
degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra  diplomi
di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS)  ex
decreto 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione,  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6  agosto  2021,
n. 113 e, in  particolare,  l'art.  3,  comma  4-bis,  concernente  i
disturbi specifici di apprendimento; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  9
novembre 2021, adottato di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e il Ministro  per  le  disabilita',  recante
«Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti  con
disturbi specifici di  apprendimento  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
4-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
30 giugno 2022, che nomina la Commissione Ripam; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare l'art.  8
concernente  l'invio  per  via  telematica  delle  domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 2 della deliberazione della Corte costituzionale del
7  ottobre  2021,  che  stabilisce  la  durata   quinquennale   delle
graduatorie relative alle procedure concorsuali oggetto del  presente
bando; 
    Visto l'accordo di collaborazione tra la Corte  costituzionale  e
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, sottoscritto il 13 dicembre 2022  (prot.  DFP
n. 43544313 del 13 dicembre 2022); 
    Vista  la  delibera  dell'Ufficio  di  Presidenza   della   Corte
costituzionale del 22 marzo 2023,  con  cui  e'  stato  approvato  lo
schema di bando di concorso relativo all'assunzione di un contingente
complessivo di quaranta unita' di personale non dirigenziale  con  lo
stato giuridico e il trattamento economico stabiliti dal  regolamento
dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle  altre
disposizioni vigenti in materia, di cui ventidue posti di ruolo della
IV qualifica  funzionale,  profilo  professionale  di  segretario,  e
diciotto posti di  ruolo  della  III  qualifica  funzionale,  profilo
professionale di coadiutore; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di un contingente  complessivo  di  quaranta  unita'  di
personale non dirigenziale, con lo stato giuridico e  il  trattamento
economico stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della
Corte costituzionale e dalle altre disposizioni  vigenti  in  materia
per i profili di seguito indicati: 
      ventidue posti di ruolo della IV qualifica funzionale,  profilo
professionale di segretario (codice CORTE/SG); 
      diciotto posti di ruolo della III qualifica funzionale, profilo
professionale di coadiutore (codice CORTE/CA). 
    2. Il cinquanta per cento dei posti messi  a  concorso  per  ogni
codice di concorso di cui al comma 1, fermo restando il possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2, e' riservato al personale di ruolo della
Corte costituzionale e al personale,  dipendente  di  amministrazioni
pubbliche o a contratto, gia' in servizio presso la Corte  alla  data
di  pubblicazione  del  bando,  purche'  in  possesso  dei  requisiti
prescritti per il singolo codice di concorso. 
    3. I posti riservati non attribuiti ai sensi del comma precedente
sono conferiti agli  altri  candidati  risultati  idonei  secondo  la
graduatoria di merito di ogni singolo codice di concorso. 
    4. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in  applicazione
della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione delle rispettive graduatorie finali di merito  di  cui  al
successivo art. 10.