Art. 10 Preferenze e precedenze e stesura delle graduatorie finali di merito 1. Le commissioni esaminatrici stileranno, per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, le relative graduatorie di merito provvisorie, sulla base del punteggio complessivo, risultante per ciascun candidato dalla somma della media dei voti riportati in ciascuna prova scritta e dal voto conseguito nella prova orale, nonche' dal punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al precedente articolo. 2. Risulteranno idonei i concorrenti che avranno riportato, in ciascuna prova scritta e nella prova orale, una votazione non inferiore a 30/50 (trenta/cinquanta). 3. Le predette graduatorie sono trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Corte costituzionale. 4. La graduatoria generale di merito e' formata in base alla votazione complessiva risultante, per ciascun candidato, dalla somma della media dei voti riportati in ciascuna prova scritta e dal voto conseguito nella prova orale, nonche' dal punteggio dei titoli. 5. A parita' di punteggio sono applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni. 6. Le graduatorie provvisorie, per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando saranno approvate con decreto del Presidente della Corte costituzionale, previa delibera dell'Ufficio di presidenza e trasmesse alla Commissione RIPAM per la validazione; i candidati primi classificati, in numero pari ai posti messi a concorso, saranno nominati vincitori. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul portale «inPA», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale della Corte costituzionale. 7. Ogni comunicazione ai candidati sara' effettuata, in ogni caso, mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 8. Avverso la graduatoria definitiva e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.