Art. 11 Assunzione in servizio 1. Ai candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria definitiva. 2. I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito dell'amministrazione della Corte, formulato a mezzo PEC, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonche' di tutti i titoli dichiarati, inclusi quelli di preferenza ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria previa verifica, con le sopraindicate modalita', dei documenti necessari per dimostrare il possesso di tutti i titoli e requisiti. 3. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione.