Art. 11 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1. Ai candidati vincitori e' data  comunicazione  dell'esito  del
concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria definitiva. 
    2. I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto  pena
di decadenza, entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione  dell'apposito  invito  dell'amministrazione  della  Corte,
formulato a mezzo  PEC,  i  documenti  necessari  per  dimostrare  il
possesso dei requisiti prescritti  dal  bando,  nonche'  di  tutti  i
titoli dichiarati, inclusi quelli di preferenza ai sensi dell'art.  5
del citato decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o  di
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei
in ordine  di  graduatoria  previa  verifica,  con  le  sopraindicate
modalita', dei documenti necessari  per  dimostrare  il  possesso  di
tutti i titoli e requisiti. 
    3. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo,  non
assuma servizio  entro  il  termine  stabilito,  decade  dal  diritto
all'assunzione.