Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando  la  Commissione  interministeriale  Ripam  (d'ora  in  avanti,
Commissione Ripam), svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
delle commissioni esaminatrici. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
Ripam,  ferme  le  competenze  delle  commissioni  esaminatrici,   si
avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di  seguito
indicata che si articola attraverso: 
      a) una prova preselettiva, secondo  la  disciplina  di  cui  al
successivo art. 6 del presente bando (prova  preselettiva),  ai  fini
dell'ammissione alla prova scritta, distinta per i codici concorso di
cui al precedente art. 1,  comma  1,  che  la  Commissione  Ripam  si
riserva di svolgere qualora  il  numero  dei  candidati  che  abbiano
presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore
a seicento per ciascuno dei predetti codici concorso; 
      b)  piu'  prove  scritte,  secondo  la  disciplina  di  cui  al
successivo art. 7 del presente bando (Prove scritte), distinte per  i
codici concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  riservate  ai
candidati che avranno  superato  l'eventuale  prova  preselettiva  ai
sensi  della  precedente  lettera  a)  del  presente  comma,   ovvero
esonerati ai sensi dall'art.  6,  comma  3,  del  presente  bando  di
concorso; 
      c) una prova orale, secondo la disciplina di cui al  successivo
art. 8 (Prova orale), per ciascuno dei  codici  concorso  di  cui  al
precedente art. 1,  comma  1,  riservata  ai  candidati  che  avranno
superato le prove scritte di  cui  alla  precedente  lettera  b)  del
presente comma; 
      d) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  che  verra'  effettuata  con  le
modalita'  previste  dal  successivo  art.  9  del   presente   bando
(Valutazione dei titoli) dopo lo svolgimento delle prove scritte  nei
confronti dei soli candidati che abbiano superato le stesse  e  sulla
base  delle  dichiarazioni  rese  dagli  stessi  nella   domanda   di
partecipazione. 
    Le prove di cui alle precedenti lettere  a)  e  b)  del  presente
comma si svolgeranno esclusivamente mediante l'utilizzo di  strumenti
informatici  e  piattaforme  digitali,  anche   con   piu'   sessioni
consecutive non contestuali - assicurando, comunque, la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate,  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno  dei  codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  del  presente  bando,
redigera' la graduatoria provvisoria di merito, formata in base  alla
votazione complessiva risultante, per ciascun candidato, dalla  somma
della media dei voti riportati in ciascuna prova scritta e  dal  voto
conseguito nella prova orale, nonche' dal punteggio dei titoli. 
    5. Successivamente, le rispettive graduatorie di  merito  saranno
trasmesse alla Corte costituzionale per l'approvazione preliminare e,
infine, trasmesse alla Commissione Ripam per la validazione ai  sensi
del successivo art. 10 del presente bando.