Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale Ripam (d'ora in avanti, Commissione Ripam), svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. 2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione Ripam, ferme le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarra' anche di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di seguito indicata che si articola attraverso: a) una prova preselettiva, secondo la disciplina di cui al successivo art. 6 del presente bando (prova preselettiva), ai fini dell'ammissione alla prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione Ripam si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a seicento per ciascuno dei predetti codici concorso; b) piu' prove scritte, secondo la disciplina di cui al successivo art. 7 del presente bando (Prove scritte), distinte per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservate ai candidati che avranno superato l'eventuale prova preselettiva ai sensi della precedente lettera a) del presente comma, ovvero esonerati ai sensi dall'art. 6, comma 3, del presente bando di concorso; c) una prova orale, secondo la disciplina di cui al successivo art. 8 (Prova orale), per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato le prove scritte di cui alla precedente lettera b) del presente comma; d) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra' effettuata con le modalita' previste dal successivo art. 9 del presente bando (Valutazione dei titoli) dopo lo svolgimento delle prove scritte nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le stesse e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma si svolgeranno esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche con piu' sessioni consecutive non contestuali - assicurando, comunque, la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, redigera' la graduatoria provvisoria di merito, formata in base alla votazione complessiva risultante, per ciascun candidato, dalla somma della media dei voti riportati in ciascuna prova scritta e dal voto conseguito nella prova orale, nonche' dal punteggio dei titoli. 5. Successivamente, le rispettive graduatorie di merito saranno trasmesse alla Corte costituzionale per l'approvazione preliminare e, infine, trasmesse alla Commissione Ripam per la validazione ai sensi del successivo art. 10 del presente bando.