Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. La Commissione Ripam nomina la  commissione  esaminatrice  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, comma 1, del
presente bando, in conformita' a quanto  stabilito  con  decreto  del
Presidente della Corte costituzionale, previa  delibera  dell'Ufficio
di Presidenza della stessa  Corte.  La  commissione  esaminatrice  e'
competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa
la formazione delle graduatorie di merito provvisorie. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art. 33-bis del  regolamento  dei
servizi e del personale della Corte  costituzionale,  la  commissione
d'esame per i concorsi alla quarta qualifica funzionale  e'  composta
da un magistrato ordinario o amministrativo, in servizio o a  riposo,
che non presti servizio presso la Corte, con funzioni di  Presidente,
dal segretario generale, il quale puo' delegare  il  Vice  segretario
generale o un direttore di servizio, da  due  docenti  nelle  materie
attinenti alle prove scritte di esame, da un consigliere della  sesta
qualifica funzionale. Le funzioni di segretario  sono  svolte  da  un
consigliere della sesta qualifica funzionale. 
    3. Secondo quanto  disposto  dall'art.  35  del  regolamento  dei
servizi e del personale della Corte  costituzionale,  la  commissione
d'esame per i concorsi alla terza qualifica funzionale e' composta da
un magistrato ordinario o amministrativo, in servizio o a riposo, che
non presti servizio presso la Corte, con funzioni di Presidente,  dal
segretario generale,  il  quale  puo'  delegare  il  Vice  segretario
generale o un direttore di servizio, da  due  docenti  nelle  materie
attinenti alle prove scritte di esame, da un consigliere della  sesta
qualifica funzionale. Le funzioni di segretario  sono  svolte  da  un
impiegato  della  Corte   costituzionale   della   quinta   qualifica
funzionale. 
    4. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  la  commissione  esaminatrice  puo'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    5. Per lo svolgimento della eventuale prova preselettiva e  delle
prove scritte di  cui,  rispettivamente,  ai  successivi  articoli  6
(Prova preselettiva) e 7  (Prove  scritte)  del  presente  bando,  la
Commissione Ripam puo' nominare appositi comitati di vigilanza. 
    6.  Secondo  quanto  disposto   dall'art.   2,   comma   7,   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione Ripam puo' nominare
i comitati di vigilanza sulla base  di  nominativi  individuati,  nel
rispetto dei principi della parita' di genere, attraverso il  Portale
di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata  professionalita'
e competenza nelle materie del concorso.