Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. La Commissione Ripam nomina la commissione esaminatrice per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, in conformita' a quanto stabilito con decreto del Presidente della Corte costituzionale, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza della stessa Corte. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie di merito provvisorie. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 33-bis del regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale, la commissione d'esame per i concorsi alla quarta qualifica funzionale e' composta da un magistrato ordinario o amministrativo, in servizio o a riposo, che non presti servizio presso la Corte, con funzioni di Presidente, dal segretario generale, il quale puo' delegare il Vice segretario generale o un direttore di servizio, da due docenti nelle materie attinenti alle prove scritte di esame, da un consigliere della sesta qualifica funzionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere della sesta qualifica funzionale. 3. Secondo quanto disposto dall'art. 35 del regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale, la commissione d'esame per i concorsi alla terza qualifica funzionale e' composta da un magistrato ordinario o amministrativo, in servizio o a riposo, che non presti servizio presso la Corte, con funzioni di Presidente, dal segretario generale, il quale puo' delegare il Vice segretario generale o un direttore di servizio, da due docenti nelle materie attinenti alle prove scritte di esame, da un consigliere della sesta qualifica funzionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Corte costituzionale della quinta qualifica funzionale. 4. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 5. Per lo svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove scritte di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 6 (Prova preselettiva) e 7 (Prove scritte) del presente bando, la Commissione Ripam puo' nominare appositi comitati di vigilanza. 6. Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione Ripam puo' nominare i comitati di vigilanza sulla base di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parita' di genere, attraverso il Portale di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalita' e competenza nelle materie del concorso.