Art. 5 
 
 
                          Prove concorsuali 
 
 
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. 
    La prova scritta consiste  nello  svolgimento  di  tre  elaborati
teorici vertenti su: 
      a. diritto civile; 
      b. diritto penale; 
      c. diritto amministrativo. 
    Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. 
    Ai sensi dell'art. 7, regio decreto 15  ottobre  1925,  n.  1860,
come modificato dall'art. 26-bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n.
118, convertito con legge  21  ottobre  2021,  n.  147,  i  candidati
potranno consultare i semplici testi dei codici, delle  leggi  e  dei
decreti dello Stato, secondo le modalita'  che  verranno  determinate
nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte. 
    La prova orale verte su: 
      a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 
      b. procedura civile; 
      c. diritto penale; 
      d. procedura penale; 
      e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 
      f. diritto commerciale e fallimentare; 
      g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      h. diritto comunitario; 
      i. diritto internazionale pubblico e privato; 
      l.  elementi  di  informatica  giuridica   e   di   ordinamento
giudiziario; 
      m. colloquio su una lingua straniera scelta  fra  le  seguenti:
inglese, spagnolo e francese. 
    Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener  conto  del
particolare ordinamento giuridico amministrativo della  Provincia  di
Bolzano. 
    Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ovvero con
modalita' telematiche, ai sensi dell'art.  1,  comma  2  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.