Art. 5 Prove concorsuali L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su: a. diritto civile; b. diritto penale; c. diritto amministrativo. Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. Ai sensi dell'art. 7, regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come modificato dall'art. 26-bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147, i candidati potranno consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, secondo le modalita' che verranno determinate nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte. La prova orale verte su: a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b. procedura civile; c. diritto penale; d. procedura penale; e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f. diritto commerciale e fallimentare; g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; h. diritto comunitario; i. diritto internazionale pubblico e privato; l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo e francese. Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener conto del particolare ordinamento giuridico amministrativo della Provincia di Bolzano. Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ovvero con modalita' telematiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.