Art. 10 
 
 
                        Prova orale e tecnica 
 
 
    1. La prova orale consiste in un colloquio su  tutte  le  materie
oggetto della prova scritta, ed in aggiunta su: 
      ordinamento  e  funzioni  del   Segretariato   generale   della
Presidenza della Repubblica: decreto presidenziale 18 aprile 2013, n.
107/N, recante l'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
      diritti, doveri, codice di comportamento e responsabilita'  dei
pubblici dipendenti; 
      lettura e traduzione di un breve testo in  lingua  inglese  che
costituisce  la  base  per  una  successiva  conversazione  volta  ad
accertare  la  conoscenza  della  lingua  inglese  in  un  grado   di
competenza non inferiore a B1 di cui al Quadro europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue (CEFR). 
    2. Al termine del colloquio  verra'  richiesto  al  candidato  di
dimostrare  una  conoscenza  basilare  dell'utilizzo   del   personal
computer  con  particolare  riferimento  ai  piu'  diffusi   software
applicativi Microsoft  (Word,  Excel,  Outlook,  -  versione  2016  o
superiori; Edge 99.X), con particolare  riferimento  alla  redazione,
elaborazione ed acquisizione di documenti, alla gestione di  basi  di
dati ed all'utilizzo della posta elettronica, nonche' alla  capacita'
di ricerca di informazioni via internet mediante l'utilizzo di banche
dati. La prova si svolge su personal computer con  tastiera  italiana
su sistema operativo Windows 10 o  versioni  superiori.  Il  tempo  a
disposizione e' determinato dalla commissione esaminatrice. 
    3. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta d'esame la
commissione esaminatrice individua  gli  argomenti  del  colloquio  e
della prova tecnica, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    4. La prova orale e tecnica si intende superata ove il  candidato
riporti un punteggio non inferiore a 21/trentesimi. 
    5. Al  termine  di  ogni  seduta  d'esame  la  commissione  forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno nella prova orale e tecnica. L'elenco,  sottoscritto  dal
presidente e dal segretario, e' affisso in  luogo  a  cio'  destinato
presso la sede d'esame e pubblicato nell'apposita applicazione di cui
all'art. 3, comma 5.