Art. 10 Prova orale e tecnica 1. La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie oggetto della prova scritta, ed in aggiunta su: ordinamento e funzioni del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica: decreto presidenziale 18 aprile 2013, n. 107/N, recante l'Ordinamento degli uffici e dei servizi; diritti, doveri, codice di comportamento e responsabilita' dei pubblici dipendenti; lettura e traduzione di un breve testo in lingua inglese che costituisce la base per una successiva conversazione volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese in un grado di competenza non inferiore a B1 di cui al Quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR). 2. Al termine del colloquio verra' richiesto al candidato di dimostrare una conoscenza basilare dell'utilizzo del personal computer con particolare riferimento ai piu' diffusi software applicativi Microsoft (Word, Excel, Outlook, - versione 2016 o superiori; Edge 99.X), con particolare riferimento alla redazione, elaborazione ed acquisizione di documenti, alla gestione di basi di dati ed all'utilizzo della posta elettronica, nonche' alla capacita' di ricerca di informazioni via internet mediante l'utilizzo di banche dati. La prova si svolge su personal computer con tastiera italiana su sistema operativo Windows 10 o versioni superiori. Il tempo a disposizione e' determinato dalla commissione esaminatrice. 3. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta d'esame la commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e della prova tecnica, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 4. La prova orale e tecnica si intende superata ove il candidato riporti un punteggio non inferiore a 21/trentesimi. 5. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno nella prova orale e tecnica. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso in luogo a cio' destinato presso la sede d'esame e pubblicato nell'apposita applicazione di cui all'art. 3, comma 5.