Art. 11 Graduatoria finale 1. Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta e di quello conseguito nella prova orale e tecnica. 2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell'allegato «A». Per consentire la formazione della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza; tali titoli devono essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. La graduatoria di merito con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, approvata con decreto del segretario generale della Presidenza della Repubblica, e' pubblicata nella sezione «concorsi» del sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 4. Dalla data di pubblicazione nel sito internet decorre il termine per eventuali impugnative.