Art. 11 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1.  Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla  somma  del  punteggio
riportato nella prova scritta e  di  quello  conseguito  nella  prova
orale e tecnica. 
    2. Nella formazione della graduatoria finale si  tiene  conto,  a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell'allegato
«A».  Per  consentire  la  formazione  della  graduatoria  finale,  i
candidati ammessi alla prova orale devono presentare, entro il giorno
in cui sostengono la  stessa,  i  documenti  comprovanti  l'eventuale
possesso  dei  titoli  di  preferenza;  tali  titoli  devono   essere
posseduti fin dalla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. La graduatoria di  merito  con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'assunzione all'impiego,  approvata  con  decreto  del
segretario generale della Presidenza della Repubblica, e'  pubblicata
nella sezione «concorsi» del sito  internet  della  Presidenza  della
Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it  Tale  comunicazione
ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei  confronti  dei
candidati. 
    4. Dalla data di  pubblicazione  nel  sito  internet  decorre  il
termine per eventuali impugnative.