Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore ai 40 anni compiuti. Il limite di eta' e'
da considerarsi superato alla  mezzanotte  del  giorno  in  cui  sono
compiuti gli anni; 
      c) godimento dei diritti civili e politici; 
      d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di  durata
triennale o superiore. I titoli di studio conseguiti all'estero  sono
ritenuti utili purche' riconosciuti equipollenti al  predetto  titolo
italiano dall'autorita' italiana competente. In questo caso e'  onere
del  candidato   dimostrare   la   suddetta   equipollenza   mediante
l'esibizione del provvedimento che la dichiara; 
      e)  idoneita'  fisica  all'impiego  in  relazione  al   profilo
professionale per il quale il candidato concorre;  e'  in  ogni  caso
richiesta la piena integrita' e la  piena  funzionalita'  degli  arti
superiori ed inferiori; 
      f) assenza di sentenze definitive  di  condanna  che  importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione  di
quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale; 
      g) assenza di provvedimenti di  destituzione,  licenziamento  o
dispensa  dal   servizio   presso   amministrazioni   pubbliche   per
persistente insufficiente  rendimento,  ovvero  di  provvedimenti  di
decadenza  da  un  impiego  pubblico  essendo  stato  accertato   che
l'impiego medesimo era stato conseguito  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      h)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da  quelli  di
cui alla lettera f), anche se siano  intervenuti  la  prescrizione  o
provvedimenti   di    amnistia,    indulto,    perdono    giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali  pendenti,  salvo  quanto  previsto  al
successivo art. 3, comma 2.