Art. 3 
 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
                 e ammissione alle prove concorsuali 
 
 
    1. La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e'  diretta  al
Segretariato generale della Presidenza della  Repubblica  -  Servizio
del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma. 
    2.  Il  candidato  deve  dichiarare  nella   domanda,   ai   fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti  di
cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
qualora il candidato non sia ancora in possesso  della  dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),  fa  fede  la
data  di  presentazione  della  richiesta  all'autorita'  competente.
Qualora siano intervenute  sentenze  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve  indicare
i reati e gli articoli del codice penale  che  ne  hanno  determinato
l'adozione  o  l'avvio  per  consentire  al  segretario  generale  di
valutarne  la  compatibilita'  con  lo  svolgimento  di  attivita'  e
funzioni  alle  dipendenze  del  Segretariato  generale,  una   volta
acquisita e valutata la relativa documentazione. 
    3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo  di
segreteria, in nessun caso rimborsabile, a parziale  copertura  delle
spese della presente procedura, pari ad  euro  12,00  (euro  dodici),
mediante  bonifico  sul  conto   corrente   bancario   intestato   al
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, identificato
mediante IBAN: IT78O0100503366000000005001, indicando  nella  causale
«Nome e cognome del candidato  concorso  assistenti  amministrativi»;
dovranno inoltre essere  indicati  gli  elementi  identificativi  del
versamento. 
    4. Il Segretario generale puo'  disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento motivato, la non ammissione del candidato  al  concorso
ovvero la sua successiva  esclusione  dallo  stesso  per  la  mancata
osservanza delle modalita'  di  presentazione  della  domanda  e  dei
termini perentori  stabiliti  nel  presente  bando,  nonche'  per  il
difetto  o  la  perdita  dei  requisiti  previsti.  Il  candidato  ne
ricevera'  comunicazione  all'interno  dell'apposita  area  riservata
presente nella sezione  «concorsi»  del  sito  www.quirinale.it  Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I  candidati
che non ricevono comunicazione  di  esclusione  dal  concorso  devono
intendersi ammessi con riserva. 
    5. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso esclusivamente  in  via  telematica,  compilando  l'apposito
modulo entro la  data  di  scadenza  indicata  al  comma  successivo,
utilizzando  una  specifica  applicazione   informatica   disponibile
all'indirizzo:  http://www.quirinale.it  Ai  fini   della   procedura
telematica il candidato  deve  possedere  ed  indicare  un  indirizzo
univoco e individuale di posta elettronica. 
    6. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio  delle  ore  18,00
(ora  italiana)  del  trentesimo  giorno  successivo  a   quello   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».  Qualora
l'ultimo giorno utile per l'invio on-line della domanda  cada  in  un
giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 18,00 (ora italiana)
del primo giorno successivo non festivo. 
    7. Il sistema informatico  certifica  la  data  di  presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il  numero  identificativo  e
alla scadenza del termine utile per la  presentazione  delle  domande
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla  quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema  informatico  e  la  data  di   presentazione;   la   stessa,
debitamente  firmata,   deve   essere   consegnata   all'atto   della
presentazione alla prova scritta. 
    9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta
a quella prevista ai precedenti commi. 
    10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta  da  patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con  l'idoneita'  fisica
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), ovvero in avanzato  stato  di
gravidanza o in stato di puerperio, che abbia  necessita'  di  essere
assistito  durante  le  prove,  nella  domanda  presentata  per   via
telematica dovra' fare esplicita  richiesta  dell'ausilio  necessario
per  la  partecipazione  alla  prova  preselettiva   e   alle   prove
concorsuali in relazione alle  proprie  condizioni  fisiche,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento delle  prove  al  fine  di  consentire  la  tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti  a  garantire  la  regolare
partecipazione al concorso. La patologia  dovra'  essere  documentata
mediante idonea  certificazione  rilasciata  da  struttura  sanitaria
pubblica che ne  specifichi  la  natura,  da  allegare  alla  domanda
inviata per via telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate al
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  il
candidato  dovra'   comunicarle   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo. 
    11. Per i candidati che, versando  nelle  condizioni  di  cui  al
comma  10,  ne  abbiano  fatto  richiesta,  il  tempo  previsto   per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali  e'
aumentato di un quarto. 
    12. Il candidato ha  inoltre  l'obbligo  di  comunicare  per  via
telematica le eventuali successive variazioni  di  indirizzo  e/o  di
recapito  indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti  all'interno
dell'apposita  area  riservata,  la  quale  rimane   accessibile   al
candidato anche dopo la scadenza del  termine  per  la  presentazione
della domanda. 
    13. L'amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione.   L'amministrazione   non   assume   inoltre   alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di  dispersione  delle  comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del  candidato  o  da  mancata  ovvero  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi informatici, postali o telegrafici non  imputabili  a  colpa
dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
    14. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la  partecipazione  al  concorso,  che
verra'  effettuato  secondo  le   modalita'   di   cui   al   decreto
presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N. 
    15. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel
caso di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato  nella  domanda
di  partecipazione  deve  dichiarare  di  essere  consapevole   della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per  le
ipotesi   di   falsita'   in   atti    e    dichiarazioni    mendaci.
L'amministrazione  si   riserva   di   provvedere   anche   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere  in  qualunque
momento della procedura di concorso la  presentazione  dei  documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.