Art. 6 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva consiste in sessanta quesiti a risposta multipla cosi' ripartiti nelle seguenti materie: venti quesiti attitudinali di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale) e logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo); venti quesiti su nozioni di diritto pubblico generale; venti quesiti di cultura generale. 2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. I quesiti oggetto della prova preselettiva sono estratti da un archivio validato dalla commissione esaminatrice. L'archivio dei quesiti e' reso pubblico. 3. La prova preselettiva ha la durata di sessanta minuti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 11 e si svolge con le modalita' stabilite dalla commissione esaminatrice. 4. Per lo svolgimento della prova preselettiva non e' ammessa la presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con se' telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante la prova, comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'esclusione immediata dal concorso. 5. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'. 6. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione automatica dal concorso. 7. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.