Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva consiste in sessanta quesiti a  risposta
multipla cosi' ripartiti nelle seguenti materie: 
      venti  quesiti  attitudinali   di   carattere   critico-verbale
(comprensione   verbale,   ragionamento   verbale   e    ragionamento
critico-verbale)   e   logico-matematico   (ragionamento    numerico,
ragionamento deduttivo); 
      venti quesiti su nozioni di diritto pubblico generale; 
      venti quesiti di cultura generale. 
    2. Ciascun quesito consiste in  una  domanda  seguita  da  almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. I  quesiti  oggetto
della prova preselettiva sono estratti da un archivio validato  dalla
commissione esaminatrice. L'archivio dei quesiti e' reso pubblico. 
    3. La prova preselettiva ha la durata di sessanta  minuti,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3,  comma  11  e  si  svolge  con  le
modalita' stabilite dalla commissione esaminatrice. 
    4. Per lo svolgimento della prova preselettiva non e' ammessa  la
presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di  testi  o
di tavole, ne' l'utilizzo  di  supporti  elettronici  o  cartacei  di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con  se'  telefoni
cellulari e altri dispositivi  mobili,  libri,  periodici,  giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse  o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni  caso
essere consegnati prima  dell'inizio  della  prova  al  personale  di
sorveglianza. Non e'  consentito  ai  candidati,  durante  la  prova,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza  di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione esaminatrice per lo  svolgimento  della  prova,  comporta
l'esclusione immediata dal concorso. 
    5. Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova  preselettiva  i
candidati devono esibire un idoneo  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita'. 
    6. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e  sede
stabiliti  ovvero  la  mancata  ammissione  a  sostenere   la   prova
preselettiva  di  cui  al  precedente  comma  comporta   l'esclusione
automatica dal concorso. 
    7. La partecipazione  alla  prova  preselettiva  non  costituisce
garanzia  della  regolarita'  della  domanda  di  partecipazione   al
concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.