Art. 7 
 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
 
    1. La correzione della prova  preselettiva  e'  effettuata,  alla
presenza  della  commissione  esaminatrice,  attraverso  procedimenti
automatizzati. 
    2. Il punteggio della prova preselettiva, che non  concorre  alla
formazione del punteggio finale di merito, viene determinato  con  le
seguenti modalita': 
      attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; 
      sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; 
      sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa. 
    3. All'esito della  correzione  della  prova  preselettiva  sara'
compilata la relativa  graduatoria  secondo  l'ordine  derivante  dal
punteggio riportato dai candidati. 
    4. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che,  in  base  al
punteggio riportato nella  prova  preselettiva,  si  siano  collocati
entro il duecentesimo posto. Sono comunque ammessi  i  candidati  che
hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai
fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    5. Entro cinque giorni dalla conclusione della prova preselettiva
nella sezione «concorsi» del sito  internet  della  Presidenza  della
Repubblica, all'indirizzo http://www.quirinale.it  verra'  pubblicato
l'elenco  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova   scritta,
unitamente al giorno, ora e sede stabiliti per lo  svolgimento  della
stessa. Tali comunicazioni hanno  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti dei candidati. 
    6. Ciascun partecipante potra' visualizzare gli esiti della prova
preselettiva a se' relativi all'interno dell'apposita area  riservata
presente nella sezione concorsi del sito www.quirinale.it