Art. 7 Valutazione della prova preselettiva 1. La correzione della prova preselettiva e' effettuata, alla presenza della commissione esaminatrice, attraverso procedimenti automatizzati. 2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla formazione del punteggio finale di merito, viene determinato con le seguenti modalita': attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa. 3. All'esito della correzione della prova preselettiva sara' compilata la relativa graduatoria secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato dai candidati. 4. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro il duecentesimo posto. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 5. Entro cinque giorni dalla conclusione della prova preselettiva nella sezione «concorsi» del sito internet della Presidenza della Repubblica, all'indirizzo http://www.quirinale.it verra' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, unitamente al giorno, ora e sede stabiliti per lo svolgimento della stessa. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 6. Ciascun partecipante potra' visualizzare gli esiti della prova preselettiva a se' relativi all'interno dell'apposita area riservata presente nella sezione concorsi del sito www.quirinale.it