Art. 8 Prove di esame 1. Le prove di esame consistono in una prova scritta ed in una prova orale e tecnica. 2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'. Alla prova scritta i candidati debbono altresi' presentare in formato cartaceo la domanda di partecipazione al concorso, debitamente firmata. 3. La mancata presentazione del candidato alla prova scritta nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 4. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale e tecnica per gravi e certificati motivi di salute, la commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. L'ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso.