Art. 8 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1. Le prove di esame consistono in una prova scritta  ed  in  una
prova orale e tecnica. 
    2. Per essere ammessi a sostenere le prove  d'esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'. Alla prova scritta i candidati debbono altresi' presentare
in  formato  cartaceo  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
debitamente firmata. 
    3. La mancata presentazione del candidato alla prova scritta  nel
giorno, ora e sede stabiliti  comporta  l'esclusione  automatica  dal
concorso. 
    4. Nel caso di mancata presentazione del  candidato  nel  giorno,
ora e sede stabiliti per  la  prova  orale  e  tecnica  per  gravi  e
certificati motivi di salute, la commissione fissa  una  nuova  data,
non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova da
parte di tutti i candidati,  dandone  comunicazione  all'interessato.
L'ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione
automatica dal concorso.