Art. 12 Punteggio 1. La Commissione dispone, complessivamente, di 350 punti, cosi' ripartiti: a) da un minimo di 80 fino a un massimo di 100 punti per ciascuna delle prove scritte; b) da un minimo di 80 a un massimo di 100 punti per la prova orale; c) fino a un massimo di 50 punti per i titoli. 2. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale ed il punteggio attribuito ai titoli.