Art. 12 
 
 
                              Punteggio 
 
 
    1. La Commissione dispone, complessivamente, di 350 punti,  cosi'
ripartiti: 
      a) da un minimo di 80 fino  a  un  massimo  di  100  punti  per
ciascuna delle prove scritte; 
      b) da un minimo di 80 a un massimo di 100 punti  per  la  prova
orale; 
      c) fino a un massimo di 50 punti per i titoli. 
    2. Il punteggio finale da  attribuire  al  candidato  al  termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti  riportati  in
ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale
ed il punteggio attribuito ai titoli.